Art. 9.
(Soggetti beneficiari).

      1. I benefìci di cui al presente capo sono attribuiti, su richiesta, al compimento del diciottesimo anno di età, ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

          a) completamento dell'obbligo formativo previsto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni;

          b) assenza di condanne penali, salvo quanto previsto dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 10;

          c) reddito familiare complessivo non superiore a 33.500 euro annui.

      2. Per le finalità di cui al comma 4, lettera b), la dotazione di capitale è riconosciuta anche per gruppi di giovani costituiti da un numero di soggetti non superiore a nove.
      3. Il diritto ai benefìci previsti dal presente capo decade al compimento, da parte del soggetto beneficiario, del venticinquesimo anno di età.
      4. La dotazione finanziaria di capitale per l'uguaglianza delle opportunità e il credito formativo è destinata alle seguenti finalità:

          a) formazione post-secondaria qualificata, con l'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali, mediante frequenza di corsi di laurea universitaria, di corsi di formazione riconosciuti, di tirocini professionali o altro;

          b) avviamento di un'attività imprenditoriale, o compartecipazione a piccole imprese o società cooperative con non oltre cinquanta soci, operanti nel settore dell'innovazione tecnologica o professionale;

          c) acquisto di strumenti tecnologici, quali personal computer, connessioni a

 

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INTERNET, software grafici o di calcolo, finalizzati all'avvio di attività imprenditoriali, professionali o di studio.

      5. I soggetti beneficiari, all'atto della domanda per l'attribuzione della dotazione di cui all'articolo 8, specificano:

          a) in quale data intendano ricevere, entro i termini di decadenza di cui al comma 2, la dotazione finanziaria di capitale;

          b) la finalizzazione della dotazione finanziaria di capitale con il relativo piano di spesa.

      6. Al fine di orientare i programmi di formazione e di avvio di attività imprenditoriali o professionali dei giovani che richiedono i benefìci di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali e delle associazioni di categoria, rendono noti, entro la data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 10, con proprio documento, la domanda prevedibile di figure professionali e il fabbisogno di nuove attività per la produzione di beni e di servizi, ai fini di uno sviluppo equilibrato e innovativo del sistema economico-sociale del territorio.
      7. I benefìci previsti dal presente articolo sono cumulabili, dai soggetti aventi diritto, con le agevolazioni di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
      8. I soggetti beneficiari provvedono al rimborso della dotazione finanziaria di capitale entro quindici anni dalla data di erogazione del primo rateo, al netto dell'eventuale quota parte della dotazione finanziaria di capitale erogata a titolo di contributo a fondo perduto, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 10. Qualora la somma non sia restituita entro il termine stabilito, il beneficiario corrisponde alla banca o all'istituto di credito di cui al comma 1 del citato articolo 10, oltre a una somma equivalente alla dotazione finanziaria di capitale, gli interessi correnti per

 

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il ritardato rimborso a un tasso pari all'interesse legale.